La legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32, dispone che: “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” L’obbligo effettivo (sancito quindi dalla legge 25 del 26 febbraio 2010, art. 2, c. 5) decorre dal 1° gennaio 2011, pena la non validità degli atti stessi; per i bandi di gara e i bilanci l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2013.

La pubblicazione avviene progressivamente in questa pagina (albo pretorio) del sito.